società
finanziarie – contenuto dell’oggetto sociale
Trib. Milano, giur. edittale
I controlli effettuati in sede
di omologazione hanno messo in evidenza un certo disorientamento degli
operatori nella formulazione dell'oggetto sociale, determinato dal radicale
intervento operato dal legislatore col nuovo testo unico del credito (D.Lgs.
0109.1993, n. 385).
Si ritiene quindi opportuno
sintetizzare l'orientamento del Tribunale, anche a chiarimento delle ultime
massime, emesse nel settembre 1994.
L'attivita` finanziaria
(richiamata nell'art. 106, D.Lgs. 0109.1993, n. 385 e indicata in dettaglio nel
D.M. 06.07.1994 emesso in attuazione del disposto del comma 4 di questo
articolo) può essere svolta nei
confronti del pubblico soltanto dagli intermediari finanziari di cui agli artt.
106 e 107, D.Lgs. 0109.1993, n. 385.
Tutte le altre societa`
possono svolgere attivita` finanziaria, ma non nei confronti del pubblico, e ciò
sia che questa attivita` venga indicata
nell'oggetto sociale come esclusiva oppure come prevalente o non prevalente.
Il riferimento ad attivita`
esclusiva o prevalente per le societa` prive dei requisiti di cui agli artt.
106 e 107, D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, rileva infatti solo in relazione alla
possibilita` di iscrizione nella sezione speciale dell'elenco generale di cui
all'art. 113, D.Lgs. 0109.1993, n. 385.
In assenza di espressi divieti
di legge, si reputa che tali societa` possano costituirsi o procedere anche in
forma di societa` di persone, nonostante il richiamo all'omologazione contenuto
nell'art. 2, D.M. 06.07.1994, emesso in attuazione degli artt. 106, 113 e 155,
D.Lgs. 0109.1993, n. 385.
I maggiori problemi sorgono
nei casi in cui l'attivita` finanziaria viene inserita nell'oggetto sociale con
clausole, piu` o meno espresse, che indicano la sua strumentalita` rispetto al
raggiungimento dell'oggetto sociale stesso.
Per evitare equivoci e per
impedire l'introduzione surrettizia di attivita` vietata, viene reputato
illegittimo il riferimento, anche solo strumentale, all'esercizio
dell'attivita` finanziaria rivolta nei confronti dei terzi, e quindi del
pubblico.
Si rileva che questa
limitazione non e` di ostacolo al rilascio di garanzie a favore di persone che
vengono in contatto con la societa` perche` simili attivita` devono essere
considerate meramente esecutive del mandato conferito agli amministratori di
gestire al meglio l'attivita` sociale.